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WINENEWS 26/09/2006
STOP
AD ALCOLICI E SUPERALCOLICI NELLE AZIENDE IN TUTTO L’ORARIO DI LAVORO. ADDIO AL
“BICCHIERE” NELLA PAUSA PRANZO. LA NORMATIVA 125/2001 PROIBISCE LA
SOMMINISTRAZIONE E IL CONSUMO NELLE AZIENDE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO (*)
Da oggi in Italia niente bevande
alcoliche e superalcoliche nelle aziende nell’orario lavorativo. E quindi
neanche il bicchiere di vino nella pausa pranzo. Questo per effetto della
normativa 125/2001 che vieta la somministrazione e il consumo di alcol per
tutelare la sicurezza sul posto di lavoro. Divieto che, bisogna precisare,
coinvolgerà solo certe attività che comportano un elevato rischio di infortuni
sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità di terzi come da articolo 8
comma 6 della Legge 131/2003.
I settori più interessati - secondo la lista fornita
dalla Prassi srl, società leader nella consulenza alle imprese in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro, igiene degli alimenti, sistemi di qualità,
tutela dell’ambiente e formazione, a www.winenews.it - sono quello della sanità
(niente alcol per operatori sanitari, infermieri,
medici e farmacisti) e quello dei trasporti (autisti, ferrovieri, piloti,
controllori e tutti gli addetti al traffico), siano essi su gomma, rotaia, mare
o cielo; alcolici e superalcolici vietati anche per insegnati di scuole
pubbliche e private, compresi asili nido e materne.
Bicchiere negato anche a tutti gli addetti ad attività
di estrazioni in cave e miniere e a chi opera nell’edilizia e nelle costruzioni;
solo acqua e bevande analcoliche per tutte le professioni che comportano la
dotazioni di armi, come vigilanti e guardie giurate, e per coloro che maneggiano
sostanze potenzialmente pericolose, come gas tossici o esplosivi Stesso discorso
anche per chi vigila processi produttivi a rischio di incidente (come chi si
occupa della supervisione nelle catene di montaggio); coinvolte anche
professioni meno comuni come il tecnico di manutenzione degli impianti nucleari.
Incaricati di far rispettare la normativa, saranno i
medici competenti dell’azienda e i medici del lavoro dei servizi di prevenzione
e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Asl: le aziende in questo senso non
hanno nessun onere - spiega Lara Bacci, direttrice della Prassi (www.prassi-siena.it),
leader nella consulenza alle imprese in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro, igiene degli alimenti, sistemi di qualità, tutela dell’ambiente e
formazione, e punto di riferimento per la gestione integrata degli adempimenti
normativi che assiste oltre 2500 imprese nel territorio toscano - ma si
consiglia ai datori di lavoro di inviare una lettera da far controfirmare ai
dipendenti per informarli della legge.
In caso di trasgressione, recita il testo di legge, le multe varieranno da 516 a
2.580 euro. Alcune grandi aziende, come la Fiat, per non sconvolgere troppo le
abitudini alimentari dei dipendenti, hanno pensato di distribuire bevande, come
birre analcoliche. Un provvedimento importante, rivolto alla sicurezza, ma che
potrebbe incidere non solo sugli usi dei lavoratori, ma anche sul bilancio di
chi produce e distribuisce le bevande.
(*) Nota: oggi è una bella giornata
per la prevenzione dei problemi alcol correlati. Questo provvedimento attuativo
della legge quadro sull’alcol 125/01 entrato in vigore oggi non è molto diverso
nello spirito dalla legge sul fumo entrata in vigore il 10 gennaio 2005. Muove
anch’esso dall’esigenza di tutelare i non consumatori, in questo caso dalle
conseguenze dell’uso degli alcolici. È anche un riconoscimento dell’alcol
passivo. L’elenco delle attività per le quali è previsto il divieto di
somministrazione e di consumo di bevande alcoliche è alquanto lungo. Si fa forse
prima a citare quelle in cui si può bere.
L’allegato al provvedimento, che
elenca le attività lavorative interessate:
Allegato I al
provvedimento 16.3.2006
ATTIVITA’ LAVORATIVE
CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA
SICUREZZA, L’INCOLUMITA’ O LA SALUTE DEI TERZI.
1) attività per le quali è richiesto un
certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
a) impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e
successive modificazioni);
b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);
c) attività di fochino (articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica
9 marzo 1956, numero 302);
d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (articolo 101 del regio decreto 6
maggio 1940, numero 635);
e) vendita di fitosanitari, (articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2001, numero 290);
f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1970, numero 1450, e successive modifiche);
g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1999, numero 162);
2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza
dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti
(articolo 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, numero 334);
3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, numero 547;
4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di:
medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia;
medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche
e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e
ferrista;
5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai
nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e
socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e
grado;
7) mansioni comportanti l’obbligo della dotazione del porto d’armi, ivi comprese
le attività di guardia particolare e giurata;
8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso
della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il
certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in
servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione
professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza
dell’esercizio ferroviario;
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura
ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;
d) personale navigante delle acque interne;
e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in
concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti
assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli
con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di
carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale
marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito
ad attività off-shore e delle navi posatubi;
h) responsabili dei fari;
i) piloti d’aeromobile;
l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
p) addetti alla guida dì macchine di movimentazione terra e merci;
9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione,
trasporto e vendita di esplosivi;
10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le
mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili,
settore idrocarburi;
14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.
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Dal 10/04/2008

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