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"Legge quadro in materia di
alcol e di problemi alcolcorrelati"
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2001
Legge 30 Marzo 2001 n.125
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Oggetto - Definizioni)
- La presente legge reca norme
finalizzate alla prevenzione, alla cura ed al reinserimento sociale degli
alcoldipendenti, ai sensi della risoluzione del Parlamento europeo del 12
marzo 1982 sui problemi dell'alcolismo nei Paesi della Comunità, della
risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri
riuniti in sede di consiglio, del 29 maggio 1986, concernente l'abuso di
alcol, e delle indicazioni della Organizzazione mondiale della sanità, con
particolare riferimento al piano d'azione europeo per l'alcol di cui alla
risoluzione del 17 settembre 1992, adottata a Copenaghen dal Comitato
regionale per l'Europa della Organizzazione stessa, ed alla Carta europea
sull'alcol, adottata a Parigi nel 1995.
- Ai fini della presente legge,
per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con
gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni
prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume.
Art. 2.
(Finalità)
- La presente legge:
- tutela il diritto delle
persone, ed in particolare dei bambini e degli adolescenti, ad una vita
familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze legate all'abuso
di bevande alcoliche e superalcoliche;
- favorisce l'accesso delle
persone che abusano di bevande alcoliche e superalcoliche e dei loro
familiari a trattamenti sanitari ed assistenziali adeguati;
- favorisce l'informazione e
l'educazione sulle conseguenze derivanti dal consumo e dall'abuso di bevande
alcoliche e superalcoliche;
- promuove la ricerca e
garantisce adeguati livelli di formazione e di aggiornamento del personale
che si occupa dei problemi alcolcorrelati;
- favorisce le organizzazioni
del privato sociale senza scopo di lucro e le associazioni di auto-mutuo
aiuto finalizzate a prevenire o a ridurre i problemi alcolcorrelati.
Art. 3.
(Attribuzioni dello Stato)
- Con atto di indirizzo e
coordinamento, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n.
59, sentita la Consulta di cui all'articolo 4, nel rispetto delle competenze
attribuite allo Stato ed alle regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, e delle previsioni del piano sanitario nazionale, sono definiti:
- i requisiti minimi,
strutturali ed organizzativi, dei servizi per lo svolgimento delle attività
di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti
con problemi e patologie alcolcorrelati, secondo criteri che tengano conto
dell'incidenza territoriale degli stessi;
- gli standard minimi di
attività dei servizi individuati dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano per lo svolgimento delle funzioni indicate alla lettera
a);
- i criteri per il
monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcol e ai problemi
alcolcorrelati, da realizzare secondo modalità che garantiscano
l'elaborazione e la diffusione degli stessi a livello regionale e nazionale;
- le azioni di informazione e
di prevenzione da realizzare nelle scuole, nelle università, nelle accademie
militari, nelle caserme, negli istituti penitenziari e nei luoghi di
aggregazione giovanile.
- Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno
adotta i provvedimenti opportuni affinché siano intensificati i controlli
sulle strade durante le ore in cui è maggiore il rischio di incidenti legati
al consumo e all'abuso di alcol, dotando gli addetti ai controlli di
attrezzature idonee, secondo una distribuzione territoriale sufficiente a
garantire un'attività di controllo continuativa.
- Entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge la Commissione unica del farmaco
adotta un provvedimento diretto ad assicurare che siano erogati a carico del
Servizio sanitario nazionale i farmaci utilizzati nelle terapie antiabuso o
anticraving dell'alcolismo, per i quali è necessaria la prescrizione
medico-specialistica. I medicinali, inseriti in classe H, sono dispensati
dalle farmacie ospedaliere e per il tramite delle farmacie territoriali,
secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni più rappresentative
delle farmacie pubbliche e private e le organizzazioni delle imprese
distributrici.
- Per la realizzazione delle
attività di monitoraggio di cui al comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa
massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Per la
realizzazione delle attività di informazione e di prevenzione di cui al comma
1, lettera d), è autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a
decorrere dall'anno 2001. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la
spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
Art. 4.
(Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati)
- È istituita la Consulta
nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati, di seguito denominata
"Consulta", composta da:
- il Ministro per la
solidarietà sociale, che la presiede;
- tre membri designati dal
Ministro per la solidarietà sociale fra persone che abbiano maturato una
comprovata esperienza professionale in tema di alcol e di problemi
alcolcorrelati;
- quattro membri designati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
- il direttore dell'Istituto
superiore di sanità o un suo delegato;
- un rappresentante del
Consiglio nazionale delle ricerche, designato dal suo presidente;
- due membri designati dal
Ministro per la solidarietà sociale, di cui uno su proposta delle
associazioni di volontariato ed uno su proposta delle associazioni di
auto-mutuo aiuto attive nel settore;
- due membri designati dal
Ministro per la solidarietà sociale, di cui uno su proposta del Ministro
delle politiche agricole e forestali ed uno su proposta delle associazioni
dei produttori e dei commercianti di bevande alcoliche;
- due membri designati dal
Ministro della sanità;
- due membri designati dal
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- il presidente della Società
italiana di alcologia o un suo delegato.
- La Consulta nomina al proprio
interno un vicepresidente.
- Per ognuno dei membri della
Consulta di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) ed h), è designato un
membro supplente. I componenti della Consulta durano in carica tre anni e
possono essere riconfermati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sono definite le modalità e l'entità dei rimborsi spese e dei gettoni
di presenza assegnati ai componenti della Consulta di cui al comma 1, lettere
b), c), f) e g).
- La Consulta si riunisce ogni
due mesi e su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle
riunioni è richiesta la presenza della metà dei componenti. Con decreto del
Ministro per la solidarietà sociale si provvede alla disciplina del
funzionamento e dell'organizzazione della Consulta.
- La Consulta:
a.
collabora nella predisposizione della relazione
prevista dall'articolo 8, esaminando, a tale fine, i dati relativi allo stato di
attuazione della presente legge e quelli risultanti dal monitoraggio effettuato
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano;
b.
formula proposte ai Ministri competenti, alle
regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per il perseguimento
delle finalità e degli obiettivi definiti dall'articolo 1 nei rispettivi ambiti
di competenza;
c.
collabora con enti ed organizzazioni
internazionali che si occupano di alcol e di problemi alcolcorrelati, con
particolare riferimento all'Organizzazione mondiale della sanità, secondo gli
indirizzi definiti dal Ministro della sanità;
d.
fornisce ai Ministri competenti, alle regioni
ed alle province autonome di Trento e di Bolzano pareri in ogni altro ambito
attinente all'alcol e ai problemi alcolcorrelati in riferimento alle finalità
della presente legge.
- Per l'istituzione ed il
funzionamento della Consulta è autorizzata la spesa di lire 125 milioni annue
a decorrere dall'anno 2001.
Art. 5.
(Modifiche agli ordinamenti didattici universitari)
1.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, gli ordinamenti didattici dei
corsi di diploma universitario relativi alle professioni sanitarie o a quelle ad
indirizzo sociale e psicologico nonché del corso di laurea in medicina e
chirurgia possono essere modificati allo scopo di assicurare, quale corso di
studio, l'apprendimento dell'alcologia.
Art. 6.
(Modifiche al codice della strada)
1.
Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a.
all'articolo 119, comma 8, lettera c), dopo il
secondo periodo è inserito il seguente: "Qualora siano sottoposti a visita
aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a
patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza
di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura,
riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie
alcolcorrelati";
b.
all'articolo 186, comma 4, le parole: "In caso
di incidente o" sono soppresse.
2.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione,
con propri decreti, emanati ai sensi dell'articolo 123, comma 10, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvede all'integrazione dei programmi di
esame per l'accertamento dell'idoneità tecnica degli insegnanti e degli
istruttori delle autoscuole per conducenti nonché dei programmi di esame per il
conseguimento della patente di guida al fine di assicurare un'adeguata
informazione sui rischi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche e
superalcoliche prima della guida.
3.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, una modifica al comma 1 dell'articolo 379
del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada,
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
che preveda la modifica della concentrazione alcolemica portandola da 0,8 grammi
per litro a 0,5 grammi per litro.
Art. 7.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540)
1.
All'articolo 2, comma 1, lettera g), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, sono aggiunte, in fine, le parole:
"con particolare riferimento alle controindicazioni provocate dalla interazione
del medicinale con bevande alcoliche e superalcoliche, nonché l'eventuale
pericolosità per la guida derivante dall'assunzione dello stesso medicinale".
Art. 8.
(Relazione al Parlamento)
1.
Il Ministro della sanità trasmette al
Parlamento una relazione sugli interventi realizzati ai sensi della presente
legge, predisposta sulla base delle relazioni inviate dalle regioni, ai sensi
dell'articolo 9, comma 2.
Capo II
COMPETENZE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO
Art. 9.
(Attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)
1.
Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono, nell'ambito delle risorse destinate all'assistenza
sanitaria rese disponibili dal Fondo sanitario nazionale, alla programmazione
degli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale
dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati, all'individuazione dei
servizi e delle strutture, anche ospedaliere e universitarie, incaricati della
realizzazione degli interventi stessi, compresi quelli per il trattamento in
fase acuta dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati, nonché alla
formazione ed all'aggiornamento degli operatori del settore, in base ai principi
stabiliti dalla presente legge ed alle previsioni dell'atto di indirizzo e
coordinamento di cui all'articolo 3.
2.
Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al
Ministero della sanità sugli interventi realizzati ai sensi della presente
legge.
Art. 10.
(Intervento ospedaliero)
1.
Il trattamento dei soggetti con problemi e
patologie alcolcorrelati è svolto nelle apposite unità operative collocate
presso le aziende ospedaliere e le strutture sanitarie pubbliche e private
appositamente accreditate, ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 8 del decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229, nonché presso le aziende ospedaliero-universitarie di cui
al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.
Art. 11.
(Strutture di accoglienza)
1.
Nell'ambito della loro programmazione
socio-sanitaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fatte
salve le strutture esistenti, possono realizzare, a seconda delle esigenze del
territorio definite dalle regioni e dalle province stesse, strutture di
accoglienza per pazienti alcoldipendenti che, nella fase successiva a quella
acuta, necessitano di osservazione e cure prima dell'invio al trattamento
domiciliare o in day-hospital.
2.
La permanenza presso le strutture di cui al
comma 1 non può essere superiore a trenta giorni.
Art. 12.
(Collaborazione con enti ed associazioni)
1.
Le regioni, le aziende unità sanitarie locali
ed i servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura,
riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie
alcolcorrelati possono svolgere la loro attività avvalendosi, anche mediante
apposita convenzione, di enti ed associazioni pubbliche o private che operano
per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge.
Capo III
DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICITÀ E SUL CONSUMO DELLE BEVANDE ALCOLICHE E IN MATERIA
DI SICUREZZA SUL LAVORO
Art. 13.
(Disposizioni in materia di pubblicità)
1.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e le
agenzie pubblicitarie, unitariamente ai rappresentanti della produzione, tenuto
conto anche dell'esigenza di valorizzare le produzioni tipiche ed a
denominazione di origine controllata, adottano un codice di autoregolamentazione
sulle modalità e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle bevande
alcoliche e superalcoliche.
2.
È vietata la pubblicità di bevande alcoliche e
superalcoliche che:
a.
sia trasmessa all'interno di programmi rivolti
ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli
stessi;
b.
attribuisca efficacia o indicazioni
terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della
sanità;
c.
rappresenti minori intenti al consumo di alcol
ovvero rappresenti in modo positivo l'assunzione di bevande alcoliche o
superalcoliche.
3.
È vietata la pubblicità diretta o indiretta
delle bevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi frequentati prevalentemente
dai minori di 18 anni di età.
4.
È vietata la pubblicità radiotelevisiva di
bevande superalcoliche nella fascia oraria dalle 16 alle 19.
5.
È inoltre vietata in qualsiasi forma la
pubblicità di bevande superalcoliche:
a.
sulla stampa giornaliera e periodica destinata
ai minori;
b.
nelle sale cinematografiche in occasione della
proiezione di film destinati prevalentemente alla visione dei minori.
6.
La violazione delle disposizioni di cui ai
commi 2, 3 e 4 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento
di una somma da lire 5 milioni a lire 20 milioni. La sanzione è raddoppiata per
ogni ulteriore trasgressione.
7.
La sanzione di cui al comma 6 si applica
altresì alle industrie produttrici ed ai responsabili delle emittenti
radiotelevisive e degli organi di stampa nonché ai proprietari delle sale
cinematografiche.
Art. 14.
(Vendita di bevande superalcoliche sulle autostrade)
1.
È vietata la vendita al banco di bevande
superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 22
alle ore 6.
2.
La violazione della disposizione di cui al
comma 1 è punita con la zione amministrativa consistente nel pagamento di una
somma da lire 5 milioni a lire 10 milioni.
Art. 15.
(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)
- Nelle attività lavorative che
comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza,
l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande
alcoliche e superalcoliche.
- Per le finalità previste dal
presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono
essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo
2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la
prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza
competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.
- Ai lavoratori affetti da
patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di
riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre
strutture riabilitative, si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
- Chiunque contravvenga alle
disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 16.
(Copertura finanziaria)
- Agli oneri derivanti
dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4.125 milioni annue a
decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 2001, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.
- Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Dal 10/04/2008

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